GLI INCENTIVI DEL SUPERBONUS
PERCHE’ SCEGLIERE ALGOWATT?

PROPOSTA CHIAVI IN MANO
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Soluzioni dedicate e personalizzate
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Assistenza in assemblea condominiale
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Gestione tecnica e amministrativa completa dal progetto al cantiere
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Pratiche autorizzative
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Attestazioni e asseverazioni
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Pratiche detrazioni fiscali (ENEA)
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Pratiche cessione del credito (AdE)

VALORIZZAZIONE ECONOMICA IMMEDIATA DEL CREDITO D'IMPOSTA
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Sconto in fattura e lavori a costo zero per il cliente

GARANZIA DEI LAVORI
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Track record nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
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Credibilità industriale
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Trasparenza e best practices (Azienda quotata su MTA dal 2008)

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
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Team dedicato per seguire tutti gli aspetti dell’intervento: dalla fattibilità, alle procedure burocratico-amministrative, dalla pianificazione finanziaria agli interventi edilizi fino all’attestazione e asseverazione finale
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Tecnologie proprietarie
SUPERBONUS 110%
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, potrai sfruttare il Superbonus del 110%1 introdotto dal DL Rilancio per favorire la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.
Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, nel caso questo non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il rispetto di tale requisito va dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento.
Sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.


INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
INTERVENTI AGGIUNTIVI
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
LA PROPOSTA OPERATIVA COMPLETA DI ALGOWATT:
ATTIVAZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE
La nostra esperienza nel settore energetico è determinante per promuovere progetti di autoconsumo, anche collettivo, dell’energia prodotta di costituzione delle cosiddette “comunità di energia rinnovabile”
Il Supebonus viene riconosciuto per la realizzazione di comunità energetiche fino a 200 kW.
Ai benefici estesi dal decreto Rilancio possono accedere anche i condomini che costituiranno una comunità energetica, ottenendo i benefici del ritiro dedicato dell’energia immessa in rete oltre a ricevere sconti applicabili sulle componenti della bolletta.

Attiviamo Comunità energetiche con l’utilizzo degli incentivi del Superbonus
AUTOCONSUMO COLLETTIVO «CONDOMINIALE»
- Sono un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.
- Permettono di sfruttare collettivamente un impianto di generazione da fonti rinnovabili – di nuova costruzione – che rimane nella propria disponibilità (fotovoltaico di condominio) anche tramite sistemi di accumulo
- Partecipano i nuclei familiari o altri soggetti che non abbiano come prima attività produzione e scambio dell’energia elettrica (es negozi)
- La condivisone è virtuale tramite la rete (i membri non devono realizzare nuove connessioni)
- La partecipazione dei condomini è libera e revocabile
- La gestione dell’impianto collettivo è regolata da un contratto tra i membri della comunità

100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo
110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili
LE RISPOSTE A TUTTE LE TUE DOMANDE
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).
Per arrivare al Superbonus 110%, nelle normative viene specificato che un requisito fondamentale e obbligatorio, è quello di eseguire interventi che migliorino l’edificio di almeno 2 classi energetiche.
Sono detti lavori di efficientamento energetico, e vanno definiti insieme ad un tecnico. In alternativa, si deve raggiungere la classe energetica più alta possibile relativamente al proprio Attestato di prestazione energetica (APE).
La certificazione energetica degli edifici nasce per classificare le prestazioni energetiche di case e appartamenti, ed è obbligatoria nei contratti di locazione, rogiti, annunci immobiliari, detrazioni e sgravi fiscali. Serve a capire, quindi, quanto consuma un edificio e quale impatto ambientale abbia. La suddivisione nelle 10 classi energetiche avviene partendo dalle lettere dell’alfabeto, con un’aggiunta di numeri. Una scala di consumi che parte dalla classe A4, la migliore, fino alla G. Ad ogni classe è assegnato un punteggio che va da 1 per la meno efficiente a 10 per la più efficiente, valutando le fasce di consumo.
I lavori sono quelli che interessano settore della riqualificazione energetica, detti lavori trainanti.
Il Superbonus si applica principalmente a lavori che riguardano isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
- Interventi di isolamento termico sugli involucri dell’edificio (ad esempio il cappotto termico).
- Sostituzione impianti di climatizzazione (caldaie, condizionatori, acqua calda sanitaria, altre soluzioni) sulle parti comuni degli edifici unifamiliari.
- Sostituendo gli impianti di climatizzazione (caldaie, condizionatori, acqua calda sanitaria, altre soluzioni) negli edifici unifamiliari.
- Sostituzione impianti di climatizzazione sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti.
- Interventi antisismici, con una detrazione al 110% per il Sismabonus.
Oltre gli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi correlati. Ovvero lavori di riqualificazione eseguiti insieme a uno degli interventi trainanti.
- Interventi di efficientamento energetico.
- Installazione di impianti solari fotovoltaici.
- Infrastrutture (colonnine) per la ricarica di veicoli elettrici.
- Alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed √® riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.