TERNIENERGIA: via libera del Consiglio di Amministrazione a un finanziamento per complessivi Euro 20 milioni con Veneto Banca

 

  • Effettuata la procedura di autovalutazione sulla composizione del CDA
  • L’Amministratore Delegato Stefano Neri nominato responsabile del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
  • Approvato adeguamento Modello 231 e confermati i componenti dell’Organismo di Vigilanza
  • Approvato l’adeguamento della remunerazione delle fidejussioni rilasciate dalla controllante T.E.R.N.I Research S.p.A.

 

Terni, 20 Dicembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha proceduto in data odierna, in ottemperanza al Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana e a seguito delle modifiche avvenute nei componenti dell’organo amministrativo, alla procedura di autovalutazione esprimendo giudizio positivo circa l’adeguatezza delle proprie dimensioni, della propria composizione, della propria professionalità, come tipologia e varietà di competenze ed esperienze nel suo complesso, del proprio funzionamento e di quello dei Comitati costituiti al suo interno.

Il Consiglio ha inoltre nominato Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi l’Amministratore Delegato Stefano Neri.

Il Consiglio ha approvato l’aggiornamento del Modello ai sensi della Legge 231/2001 e confermato la nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nelle persone di Grazia Moreschi, quale Presidente, Roberto Piersantini ed Emiliano Barcaroli e con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che chiuderà il 31 dicembre 2015.

Il Consiglio ha, infine, approvato l’adeguamento della remunerazione delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla controllante T.E.R.N.I Research S.p.A., con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, come previsto dal Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate, nonché dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Tale adeguamento sarà pari al 2% su base annua, in linea con le attuali condizioni applicate dal sistema bancario per il Gruppo TerniEnergia e quindi a condizioni di mercato. Inoltre, l’adeguamento della remunerazione riguarda, tra le altre, tre garanzie, ciascuna riferita a contratti di finanziamento tra TerniEnergia e Veneto Banca, per la somma complessiva di Euro 20 milioni. Si tratta di un’operazione a maggior rilevanza con la controllante T.E.R.N.I Research S.p.A., identificata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale sarà pubblicato nei tempi previsti dalla normativa un apposito documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del medesimo Regolamento, ratificata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le motivazioni economiche e di convenienza per TerniEnergia a compiere l’operazione, si sottolinea che le garanzie sono a supporto della finalizzazione dei contratti di finanziamento con Veneto Banca. Tale operazione rappresenta, inoltre, un risultato strategico, in quanto si tratta di un importante finanziamento “corporate” a medio termine per TerniEnergia che consente di adattare la struttura finanziaria alle esigenze operative, nonché all’implementazione del Piano Industriale, riducendo la dipendenza dalle attuali linee finanziarie a breve termine.

La procedura per l’approvazione dell’operazione ha previsto l’espressione di un motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. La Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 10, primo comma, del Regolamento Operazioni Parti Correlate, di adottare una procedura semplificata, applicabile indistintamente alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7 del medesimo Regolamento, che disciplina le procedure per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza. Restano in ogni caso fermi gli obblighi informativi previsti dall’articolo 5 del medesimo Regolamento.