Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, in considerazioni di alcuni rilievi formulato da Consob, si è riunito per deliberare in merito ad alcune modifiche delle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate. In particolare, il Consiglio, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato di inserire nelle procedure le previsioni di cui all’art. 11, comma 3, del Regolamento Consob n. 17721/2010 relativo al c.d. “whitewash”; di inserire nelle proprie procedure nella parte che disciplina l’adozione delle delibere-quadro gli obblighi di natura procedurale richiamati nell’articolo 12 del Regolamento Consob sopra citato; di recepire il dettato di cui all’art. 6 del suddetto Regolamento Consob in tema di comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza in occasione di operazioni con parti correlate.

Inoltre si fa seguito al precedente comunicato diffuso al pubblico in data 14 maggio 2014, per integrare lo stesso nella parte in cui veniva annunciata l’approvazione di una delibera-quadro avente ad oggetto il rilascio di garanzie fidejussorie da parte della società per un ammontare prevedibile cumulato  in un anno pari ad Euro 4 milioni.

In osservanza dell’art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e delle Procedure come modificate per effetto del recepimento dell’art. 6 medesimo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni ad integrazione di quanto comunicato in data 14 maggio 2014:

a)         la controparte dell’operazione è una parte correlata, trattandosi della società controllante in via diretta,

b)         la denominazione della parte correlata, controparte dell’operazione, è Italeaf S.p.A.

c)         l’operazione è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione come operazione di minore di rilevanza ai sensi dell’articolo 5 delle procedure – che rinvia all’allegato 3 del regolamento Conosb 17721/2010 – e pertanto, in considerazione di tale qualifica, la società non ha proceduto alla pubblicazione di un documento informativo.

d)         l’operazione è stata illustrata preliminarmente ai consiglieri mediante invio di apposita documentazione, il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole sull’interesse della società al relativo compimento e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’operazione nei termini illustrati; in particolare la società non si è avvalsa dei casi di esclusione previste dalle procedure adottate.

e)         non è stato espresso avviso contrario da parte da parte dei consiglieri indipendenti e l’operazione è stata approvata all’unanimità dai consiglieri.