TerniEnergia S.p.A., società attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica che in data 31 maggio 2011 il TAR dell’Umbria ha pubblicato la sentenza n. 153/2011, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla società avverso:
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il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, con il quale sono stati annullati in autotutela i pareri precedentemente espressi dalla stessa Soprintendenza concernenti l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto eolico in località Colle Ventatoio nel Comune di Stroncone (TR);
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il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria con il quale è stato annullato il provvedimento con cui il Comune di Stroncone ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di variante alla realizzazione dello stesso impianto eolico.
In particolare, il TAR dell’Umbria, disponendo l’annullamento degli atti dei provvedimenti impugnati, ha censurato l’illegittimo utilizzo del potere di autotutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, la mancata comunicazione a TerniEnergia di avvio del procedimento, l’illegittimità del Decreto di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di variante che hanno riguardato essenzialmente l’esigenza di riprogettare le opere accessorie (tracciato della linea aerea in alta tensione, la linea di interconnessione in media tensione e la sottostazione elettrica), con una portata riduttiva sotto il profilo dell’incidenza paesaggistica e non incidendo sull’impianto eolico composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di 12 MW.
Per effetto della sentenza del TAR dell’Umbria, TerniEnergia rientra nella piena titolarità dei titoli autorizzativi.
TerniEnergia è stata assistita e difesa dallo studio legale Ranalli Associati di Terni.